Trasparenza

Il principio della trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull’operato delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
In particolare, la pubblicazione dei dati in questa sezione intende incentivare la partecipazione dei cittadini per i seguenti scopi:

  • assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità di erogazione;
  • prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità;
  • sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento.

 

In questa sezione sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti che riguardano l’Archivio di Stato di Terni ai sensi degli artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (e successive modifiche apportate con d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016), secondo le indicazioni del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità elaborato dall’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del MiBACT.

 


Codice di comportamento

Programmazione annuale per acquisti di beni e servizi (collegamento al sito della Direzione generale Archivi)

Programmazione triennale lavori pubblici (collegamento al sito del Ministero Beni culturali)

Diritto di accesso

Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso relative a diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa prevede:

Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 (e succ.) il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016, avente ad oggetto “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare, ed esercitabile da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; esso consente a qualunque soggetto interessato di chiedere la pubblicazione di informazioni, documenti  e dati sui siti istituzionali.

Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016, avente ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” ai sensi del d.lgs. n. 33/2013; anche in questo caso, la legittimazione è riconosciuta a “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione; ha l’obiettivo di favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” e “promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

D.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento D.lgs.n97-2016

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

Tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illecito (c.d. wistleblower) Legge n. 190/2012 e aggiornamento Legge n. 179/2017.

Le segnalazioni di illecito possono essere presentate al Responsabile della Corruzione e Trasparenza seguendo le indicazioni ed utilizzando il modulo reso disponibile dall’amministrazione sul sito istituzionale MiBACT (o seguendo questo link).


Oppure attraverso l’applicazione informatica Whistleblower nel sito istituzionale dell’ANAC  (o seguendo questo link) per l’acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti come definiti dalla nuova versione dell’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001. Al fine, quindi, di garantire la tutela della riservatezza in sede di acquisizione della segnalazione, l’identità del segnalante verrà segregata e lo stesso, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà “dialogare” con l’ANAC in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Quanto sopra per evidenziare che a partire dalla entrata in esercizio del suddetto portale, potrà essere garantita la massima riservatezza esclusivamente alle segnalazioni pervenute tramite il descritto sistema

 

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